16 gennaio 2013
Legge di stabilità 2013: novità in materia IRAP, ma solo dal 2014
Daily news N. 14 del 16.01.2013 a cura di Edoardo Martini
La legge di stabilità per il 2013 ha previsto, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, alcuni importanti interventi finalizzati alla riduzione dell’IRAP, tra i quali: i) l’incremento delle deduzioni forfettarie per i lavoratori assunti a tempo indeterminato; ii) l’ulteriore incremento delle deduzioni forfettarie per le lavoratrici e i lavoratori di età inferiore a 35 anni di cui all’art. 11 co. 1 lett. a) n. 2 e 3 del DLgs. 446/97, introdotte dall’art. 2 co. 2 del DL 201/2011; iii) le deduzioni spettanti a favore di quei soggetti passivi IRAP, la cui base imponibile è contenuta entro una determinata soglia. E’ bene ribadire che i suddetti incrementi si applicheranno dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012 (si tratta del 2014, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) pertanto, fino al modello UNICO 2014 ( redditi 2013), le deduzioni dovranno essere calcolate sulla base dei vecchi importi. Infine, riprendendo quanto originariamente stabilito dal disegno di Legge di riforma fiscale, la Legge di Stabilità 2013 interviene sulla nozione di autonoma organizzazione stabilendo che verrà istituito, a decorrere dal 2014, un fondo finalizzato ad escludere dall’ambito di applicazione dell’IRAP le persone fisiche esercenti le attività commerciali indicate all’art. 55 del TUIR, ovvero arti e professioni a condizione che i predetti soggetti: i) non impieghino lavoratori dipendenti o assimilati (es. collaboratori coordinati e continuativi, anche nella forma a progetto); ii) non utilizzino beni strumentali che eccedano il limite che sarà definito dal previsto provvedimento attuativo.
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