12 maggio 2010

Modello Unico 2010: deducibilità delle spese di rappresentanza

Daily news N. 136

Le spese di rappresentanza delle imprese sono deducibili nel periodo di sostenimento, se soddisfano i requisiti di congruità ed inerenza di cui al D.M. 19 novembre 2008, e nei limiti dallo stesso fissati, in funzione del volume dei ricavi dell’attività caratteristica. La medesima disciplina trova altresì applicazione nei confronti delle spese alberghiere e di ristorazione qualificabili come di rappresentanza, diverse da quelle indicate dall’art. 95, comma 3, D.P.R. n. 917/1986. I lavoratori autonomi possono, invece, dedurre i costi in parola in misura non eccedente l’1,00% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. Ai fini Irap, assumono piena rilevanza le spese di rappresentanza imputate a conto economico dai soggetti Ires, ovvero dalle società di persone e dalle imprese individuali che hanno esercitato l’opzione per la determinazione della base imponibile secondo le regole delle società di capitali, mentre sono indeducibili in capo ai contribuenti Irpef, ad eccezione dei costi di viaggio, vitto ed alloggio classificabili, in base al D.M. 17 gennaio 1992, tra i costi per servizi.
Categorie:Spese di rappresentanza  –  Unico e 730
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