11 maggio 2012
Modello Unico e modello 730, i chiarimenti sulle spese mediche: farmaci, parafarmaci, fitoterapici, omeopatici, generici, integratori, galenici, dispositivi medici
Daily news N. 138 del 11.05.2012 a cura di Micaela Chiruzzi
E’ ormai tempo di dichiarazioni dei redditi e vuol dire anche tempo di raccolta di scontrini della farmacia, fatture per visite specialistiche, ricevute di ticket pagati. Sono tutte spese che possono essere detratte dalle imposte da pagare. Il 730 parla chiaro, si possono detrarre solo i farmaci. E molti dei prodotti presenti in farmacia (medicazione, dietetici, alimenti, profumeria) non sono medicinali. Molte persone non riescono a comprendere in pieno la differenza che c’è tra un farmaco e un parafarmaco, e pensano che tutti i prodotti venduti in farmacia siano detraibili dalle tasse. Pertanto, attraverso il presente intervento si vogliono dare le indicazioni essenziali per capire quali sono i requisiti e gli importi delle spese mediche da poter detrarre. Per poter beneficiare della detrazione d'imposta del 19% sulle spese per farmaci e prodotti sanitari, occorre provare tali spese attraverso il c.d. scontrino parlante. Dal 1° gennaio 2010 il nuovo scontrino parlante per la detrazione di farmaci e medicinali deve riportare obbligatoriamente il codice fiscale del contribuente, la natura (farmaco o medicinale) del bene, la quantità, ed il codice AIC (Autorizzazione all’Immissione in Commercio) del farmaco stesso. Tale nuova norma recepisce il Provvedimento del Garante della Privacy, a tutela naturalmente della riservatezza dei dati sulla salute del contribuente. I prodotti farmaceutici che danno diritto alla detrazione d'imposta sono tutti i medicinali, con o senza obbligo di prescrizione medica ("medicinali da banco", totalmente a carico dei cittadini). La natura del prodotto acquistato deve essere documentata dalle dizioni “medicinale” oppure “farmaco”; nulla osta, tuttavia, alla presenza delle sigle “med.”, “f.co” o altre abbreviazioni comunque non equivocabili. Analogamente, la presenza delle comuni sigle “OTC” (a “medicinale da banco”) e “SOP” (“senza obbligo di prescrizione”) va ugualmente bene, così come la dicitura “ticket”. Sono detraibili anche gli scontrini con la dicitura “omeopatico”, mentre la “preparazione galenica” richiede comunque la precisazione che si tratta di un farmaco.
Categorie:Irpef – Unico e 730
- Daily news n. 138 (202 kB)