21 febbraio 2014
Novità in materia di reclamo e mediazione: i chiarimenti delle entrate
Daily news N. 53 del 21.02.2014 a cura di Mauro Muraca
Come noto, l’istituto del reclamo/mediazione è stato introdotto dal DL n. 98/2011 attraverso l’aggiunta dell’articolo 17 bis al D.Lgs. n. 546/92. Il reclamo consiste in un atto che deve essere notificato alla Direzione Provinciale o Regionale delle Entrate se il valore della controversia è pari o inferiore a 20.000 euro. La legge di stabilità ha previsto numerose modifiche alla disciplina sopra esaminata. In particolare, per effetto delle modifiche apportate, è stato stabilito che: i) la presentazione del reclamo (di seguito istanza di mediazione o, semplicemente, istanza) è condizione di procedibilità e non più di ammissibilità del ricorso; ii) la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato sono sospesi ex lege in pendenza del procedimento di mediazione, a prescindere dalla presentazione di una richiesta di parte; iii) si applicano "le disposizioni sui termini processuali", quali ad esempio le regole per il computo dei termini e la sospensione nel periodo feriale (L. 7 ottobre 1969, n. 742), anche al termine di 90 giorni, entro il quale deve concludersi il procedimento di mediazione; iv) la mediazione produce effetti anche sui contributi previdenziali e assistenziali, per i quali non sono dovuti né sanzioni né interessi. Con la prima circolare dell’anno solare (C.M. n. 1 del 12.02.2014), l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisi chiarimenti in ordine alle predette novità normative. Tra i principali chiarimenti, viene precisato che: i) il termine di costituzione in giudizio nella nuova disciplina decorre sempre dal decorso di 90 giorni dalla proposizione del reclamo (ricezione di esso da parte dell'Ufficio), sia in caso di silenzio, o qualsiasi sia il provvedimento adottato sul reclamo; ii) in caso di deposito del ricorso prima del decorso dei 90 giorni dalla presentazione del reclamo, la sospensione non opera, senza necessità di attendere la dichiarazione giudiziale di improcedibilità del ricorso.
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