6 novembre 2017

Perdite fiscali: riportabilità anche in caso di fusione e scissione

Daily news n. 181 del 06.11.2017 a cura di Michele Bana

L’art. 172, co. 7, del D.P.R. n. 917/1986 riconosce l’utilizzabilità delle eccedenze tributarie negative delle società partecipanti alla fusione, compresa l’incorporante, purchè venga rispettato il limite del patrimonio netto, e superato il c.d. test di vitalità. La medesima disposizione è applicabile alle perdite fiscali della società partecipanti alla scissione, per effetto dell’espresso rinvio operato dal co. 10 dell’art. 173 del Tuir, nonché agli interessi passivi indeducibili riportabili a norma del precedente art. 96, co. 4, del D.P.R. n. 917/1986 e alle eccedenze ACE. Non sono, invece, previste limitazioni per il riporto delle perdite maturate in pendenza del consolidato fiscale nazionale, da parte di società partecipanti alla fusione o scissione (C.M. n. 9/E/2010).
Categorie:Operazioni straordinarie
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