31 ottobre 2024
Privilegio fondiario e liquidazione controllata: l’evoluzione giurisprudenziale e le novità del Codice della crisi
Daily news n. 174 del 31.10.2024 a cura di Antonio Nicotra
La Corte di Cassazione 19.8.2024 n. 22914 ha affrontato il dibattuto tema dell'interferenza del privilegio processuale fondiario di cui all'art. 41 co. 2 TUB con le nuove norme del Codice della Crisi, di cui al DLgs. 14/2019, oggetto di recente modifica ad opera del DLgs. 13.9.2024 n. 136, c.d. “correttivo ter”. Fornendo risposta positiva alla preliminare questione della “sopravvivenza” del privilegio anche dopo l'entrata in vigore del Codice della crisi (CCII) - nel senso di ritenere il privilegio opponibile alla procedura della liquidazione giudiziale - la Cassazione estende la medesima conclusione anche alla procedura della liquidazione controllata, enunciando il principio di diritto secondo il quale: il creditore fondiario può avvalersi del privilegio processuale ex art. 41 co. 2 del DLgs. 385/93 (TUB) ove il debitore esecutato sia sottoposto alla liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 ss. del DLgs. 14/2019 (CCII), ovvero alla liquidazione controllata di cui agli artt. 268 ss. del DLgs. 14/2019. Tali conclusioni possono dirsi condivisibili anche dopo l’intervento del decreto correttivo ter del Codice della crisi.
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