18 novembre 2011
La divergenza tra il prezzo fatturato e l’importo finanziato è indice di evasione?
Il Fatto e il Diritto n. 38 del 18.11.2011 a cura di Alessandro Borghese
La divergenza tra il prezzo del prodotto venduto e l’importo dei contratti di finanziamento conclusi dagli acquirenti, costituisce fatto il cui esame è doveroso da parte del giudice di merito per valutarne la sussistenza storica e la sussistenza indiziaria al fine di accertare ovvero escludere una sistematica sottofatturazione. Sul tema con la Sentenza 13 ottobre 2011, n. 21455, la Corte di Cassazione ha stabilito che è prova di sottofatturazione ai fini IVA una evidente differenza tra i finanziamenti dei clienti e i prezzi di vendita dichiarati in bilancio dal venditore. In particolare, la divergenza costituisce una presunzione semplice sufficientemente grave, precisa e concordante sulla base della quale l'Agenzia delle Entrate può emettere un avviso di accertamento. Ma tale divergenza tra i corrispettivi fatturati e gli importi richiesti a titolo di finanziamento costituisce un fatto che il giudice di merito deve esaminare per valutarne la sussistenza storica e la concludenza indiziaria, anche solo eventualmente per negarla, nell’ambito del percorso argomentativo che lo ha condotto a ritenere che le presunzioni semplici su cui si basava l’impugnato accertamento non fossero sufficientemente gravi, precise e concordanti ai fini della dimostrazione della sistematica sottofatturazione contestata dal Fisco.
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