11 novembre 2022

Solo nell’induttivo puro possono essere riconosciuti forfettariamente dei costi

Il Fatto e il Diritto n. 40 del 11.11.2022 a cura di Gianfranco Antico

E’ principio pacifico che, in tema di imposte sui redditi, l'Amministrazione finanziaria deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione soltanto in caso di accertamento induttivo "puro" ex art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, mentre, in caso di accertamento analitico o analitico presuntivo (come in caso di indagini bancarie), è il contribuente ad avere l'onere di provare l'esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l'Ufficio possa, o debba, procedere al loro riconoscimento forfettario (Ordinanza della Corte di Cassazione n.28994 del 5 ottobre 2022).
Categorie:Accertamento  –  Giurisprudenza
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