23 dicembre 2015

Acquisto immobili da affittare: le deduzioni

Memory n. 376 del 23.12.2015 a cura di Franca Recenti

L’art. 21 del DL n. 133/2014 (conv. L. n. 164/2014) ha introdotto disposizioni volte a incentivare l’investimento dei privati in abitazioni di nuova costruzione o incisivamente ristrutturate e dotate di elevate prestazioni energetiche, da destinare alla locazione. L’agevolazione riguarda: i) l’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione, invendute al 12 novembre 2014, cedute da imprese di costruzione e da cooperative edilizie; ii) l’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, o di restauro e di risanamento conservativo cedute da imprese di ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie; ii) la costruzione di unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. Per fruire dell’agevolazione, l’immobile deve essere destinato, entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni. Sulla Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2015 è stato pubblicato il decreto interministeriale 8 settembre 2015, che disciplina le modalità di attuazione e le procedure di verifica per la fruizione della deduzione in parola. Tra i principali chiarimenti viene specificato che sono oggetto dell’agevolazione le unità immobiliari invendute che, alla data del 12.11.2014, risultavano già interamente o parzialmente costruite ovvero per le quali era già stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio o, comunque, era stato dato concreto avvio agli adempimenti necessari per la loro edificazione, quali la convenzione con il Comune o accordi similari.
Categorie:Immobili
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