12 settembre 2014
Asseverazione ed attestazione negli studi di settore: disciplina codicistica e regime sanzionatorio
Memory n. 236 del 12.09.2014 a cura di Mauro Muraca
Come noto, il software GE.RI.CO. consente, tramite un'apposita funzione, di: i) asseverare i dati contabili ed extracontabili ai fini degli studi di settore, ossia di attestare che gli elementi contabili ed extracontabili trasmessi all'Amministrazione finanziaria con le comunicazioni dei dati rilevanti corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea (art. 35 co. 1 lett. b) del DLgs. 241/97); ii) attestare, in caso di mancato adeguamento ai risultati degli studi, le cause che giustificano la non congruità dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione degli studi nonchè le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indici economici individuati dagli studi (art. 10 co. 3-ter della L. 146/98). Affinché l'attestazione sia efficace, devono essere indicate nel campo "Note aggiuntive" di GE.RI.CO. le cause che hanno determinato l'attestazione della non congruità/non coerenza; in caso contrario, l'attestazione è considerata come non effettuata ancorché risulti dal modello dei dati rilevanti l'indicazione del codice fiscale del responsabile. A livello sanzionatorio, solo per l'asseverazione "infedele" è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro, ai sensi dell'art. 39 co. 1 lett. a) del DLgs. 241/97. Al riguardo, si precisa che, la Circolare n. 52/E/2007 ha riconosciuto la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso, riconducendo la citata violazione alla fattispecie indicata al punto b) dell’art. 13, D. Lgs. n. 472/97, per le quali è stato introdotto, dal D.L 185/2008, un decremento delle sanzioni ridotte da 1/5 ad 1/10 della sanzione minima. Da un punto di vista prettamente operativo, il ravvedimento delle violazioni in esame va effettuato: i) entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione; ii) inviando all'Agenzia delle Entrate una comunicazione con l'indicazione dei dati del contribuente, del tipo e del numero di protocollo telematico della dichiarazione, nonché dei motivi del ravvedimento; iii) versando la sanzione ridotta pari a ad € 25,8 (1/10 di 258) per l'asseverazione infedele (o visto di conformità). Per consentire il versamento delle predette sanzioni la Risoluzione n. 338/E/2007 ha istituito il seguente codice tributo: 8925 “Ravvedimento - Sanzione per rilascio del visto di conformità e dell'asseverazione in maniera infedele e violazioni commesse dai sostituti nell'attività di assistenza fiscale - articolo 39, comma 1, lettere a) e b) e comma 3 del D. Lgs. 241/1997” da indicare nella sezione Erario del mod. F24, riportando quale "anno di riferimento" l'anno di imposta per cui si effettua il pagamento.
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