15 novembre 2012
Base imponibile IRAP: i chiarimenti di Assonime sulle svalutazioni delle immobilizzazioni
Memory n. 448 del 15.11.2012 a cura di Riccardo Malvestiti
Con la circolare n. 31 del 09.11.2012 Assonime ha commentato le precisazioni contenute nella circolare n. 26/E/2012 dell’Agenzia delle Entrate, in materia di determinazione della base imponibile IRAP. Come noto, infatti, a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 è divenuto applicabile il nuovo regime dell’IRAP introdotto dalla legge n. 244 del 24 dicembre 2007. Il nuovo regime che introduce l’innovativo principio di determinazione del valore della produzione direttamente dalle voci del conto economico, senza più apportarvi le variazioni stabilite dal TUIR ai fini dell’IRES. In riferimento alla nuova disciplina IRAP l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con i seguenti provvedimenti di prassi: i) circolare n. 27/E del 26 maggio 2009; ii) circolare n. 36/E del 16 luglio 2009; iii) circolare n. 39/E del 22 luglio 2009. Alla luce della pubblicazione della circolare n. 26/E del 20.06.2012 Assonime è intervenuta di nuovo sull’argomento, effettuando alcune osservazioni alle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate in materia di: i) regime della svalutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali; ii) il trattamento delle svalutazioni per i soggetti IAS-adopter; iii) costi di chiusura e post chiusura delle discariche; iv) costi di ripristino degli impianti delle aziende condotte in affitto; v) gli oneri finanziari e le spese per il personale capitalizzati; vi) costi per il personale addetto a ricerca e sviluppo; vii) applicazione della clausola di salvaguardia per i soggetti IAS-adopter. Con la presente trattazione analizziamo nel dettaglio i chiarimenti forniti da Assonime in relazione alle svalutazione di immobilizzazioni materiali e immateriali.
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