17 maggio 2013

Bilancio 2013: deposito nel Registro delle imprese

Memory n. 225 del 17.05.2013 a cura di Stefano De Rosa

Gli amministratori, ai sensi dell’art. 2435 co. 1 c.c., devono depositare presso l’ufficio del Registro delle imprese: (i) una copia del bilancio della società; (ii) le relazioni previste dagli artt. 2428 e 2429 c.c.; (iii) il verbale di approvazione dell’assemblea (o del Consiglio di sorveglianza); (iv) l’elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con l’indicazione del numero di azioni possedute, nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime (ex art. 2435 co. 2, primo periodo). Il deposito del bilancio e degli allegati deve essere effettuato entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio (art. 2435 co. 1 c.c.). Il bilancio deve essere presentato nel formato elettronico elaborabile. I bilanci “solari” 2012 ricadono nella prima fase di adozione del formato nella quale l’obbligo si ritiene assolto con il deposito presso il Registro delle imprese (unitamente al bilancio di esercizio e consolidato, ove redatto, completi e nel formato usuale) degli schemi di Stato patrimoniale e di Conto economico compilati secondo lo standard XBRL. La violazione per omesso deposito del bilancio nei termini previsti dalla legge è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria, in capo ad ognuno degli amministratori, prevista dall’articolo 2630 c.c., da 103,00 euro a 1.032,00 euro.
Categorie:Adempimenti
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