6 luglio 2021

Bonus prima casa: agevolazioni potenziate per i giovani

Memory n. 131 del 06.07.2021 a cura di Riccardo Malvestiti

Con l’articolo 64, commi da 6 a 11 del DL n. 73 del 25.05.2021 il legislatore ha introdotto un nuovo beneficio fiscale a favore dei giovani che acquistano la prima casa, esonerandoli dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale. Il beneficio trova applicazione sugli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di prime case e sugli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, uso e abitazione. Possono accedere al beneficio coloro che non hanno ancora compiuto i 36 anni nell’anno del rogito ed hanno un ISEE non superiore a 40.000 euro annui. Nel caso in cui l’acquisto della prima casa sia soggetto ad IVA, agli acquirenti è riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta da utilizzare in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie, catastali, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e denunce presentate dopo la data di acquisizione del credito, oppure in diminuzione dell’IRPEF dovuta sulla base della dichiarazione da presentare successivamente all’acquisto, nonché in compensazione tramite modello F24. Con riferimento ai più recenti provvedimenti in materia di benefici prima casa ricordiamo che con l’articolo 24 del DL n. 23 del 08.04.2020 il legislatore ha introdotto una sospensione dei termini previsti in materia di acquisto e riacquisto della prima casa stabilendo che, dal 23.02.2020 fino al 31.12.2020, i termini previsti dal TUR e dalla legge n. 448/98 (in materia di riacquisto) ai fini della concessione dell’agevolazione sono sospesi. Con il DL n. 183 del 31.12.2020, convertito con legge n. 21 del 26.02.2021, il legislatore ha previsto un ulteriore slittamento della proroga al prossimo 31.12.2021. Alla luce di tali disposizioni, quindi, la sospensione si applica alle seguenti ipotesi: i) con riferimento al termine di 18 mesi decorrenti dalla data di acquisto previsto per la fissazione della propria residenza; ii) con riferimento al termine di un anno per il riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto dell’abitazione principale. Ricordiamo che in presenza delle condizioni agevolative di "prima casa", gli atti di trasferimento degli immobili abitativi e delle relative pertinenze possono beneficiare di un’agevolazione che prevede, tra le altre cose, la riduzione dell’aliquota del’imposta di registro applicabile dal 9 al 2%. In caso di riacquisto, invece, l’articolo 7 della legge n. 448/98 prevede il riconoscimento di un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.
Categorie:Agevolazioni Fiscali
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