2 settembre 2024
Bonus prima casa: chiarimenti delle Entrate su contratto a favore di terzo
Memory n. 140 del 02.09.2024 a cura di Riccardo Malvestiti
Con risposta ad interpello n. 145 del 04.07.2024 l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni con riferimento ad una particolare ipotesi di applicazione del bonus prima casa, specificando che in caso di contratto a favore di terzo il beneficio spetta solo se il terzo rende, contestalmente alle dichiarazioni previste dal beneficio, anche la dichiarazione di voler profittare prevista dall’articolo 1411 cc. In mancanza di tale dichiarazione, il beneficio non può trovare alcuna applicazione. Ricordiamo che con l’articolo 1, comma 7, della Legge di Bilancio 2024 (legge n. 213 del 30.12.2023) il legislatore ha prorogato, fino al 31.12.2024, il termine per accedere al Fondo di garanzia per la prima casa da parte di giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi di proprietà IACP e giovani che non hanno compiuto i 36 anni di età. Non è stato oggetto di proroga, invece, il beneficio fiscale a favore dei giovani riconosciuto dal DL n. 73 del 25.05.2021, successivamente prorogato dalla legge n. 234 del 30.12.2021 e dalla legge n. 197 del 29.12.2022, fino allo scorso 31.12.2023. Ricordiamo che l’agevolazione prima casa è disciplinata dalla nota II bis posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR e prevede l’applicazione dell’aliquota del 2% per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione di categoria catastale diversa da A/1, A/8 e A/9 e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse. Nel caso esaminato nell’interpello n. 145 del 04.07.2024 il soggetto stipulante il contratto, in proprio e in qualità di genitore e legale rappresentante del figlio minore, con atto notarile, acquistava dal coniuge promittente un appartamento per cui si richiedeva il beneficio prima casa. Lo stipulante ha inteso però revocare la stipula a favore di terzo rimanendo unco titolare del diritto oggetto di cessione, da cui è disceso il dubbio sull’applicazione del benficio in commento.
Categorie:Agevolazioni Fiscali
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