30 marzo 2020

Bonus pubblicità: variazione del metodo di calcolo e rinvio presentazione istanze dal 1 al 9 settembre 2020

Memory n. 60 del 30.03.2020 a cura di Riccardo Malvestiti

Con l’articolo 98, comma 1, del DL n. 18 del 17.03.2020 il legislatore ha introdotto alcune nuove disposizioni in materia di bonus pubblicità, modificando sia i termini di presentazione dell’istanza in scadenza il prossimo 31.03.2020 (posticipandola al periodo 01.09.2020 / 30.09.2020), sia le modalità di calcolo del beneficio per il solo anno 2020. La disposizione, introdotta al fine di consentire la fruizione del beneficio, prevede ora l’applicazione di un’aliquota di credito d’imposta pari al 30% (applicata indistintamente) sull’intero volume degli investimenti effettuati (ordinariamente il beneficio viene calcolato sull’incremento). Ricordiamo che, in occasione del DL n. 59 del 28.06.2019, il legislatore ha introdotto alcune modifiche alla disciplina dell’incentivo sugli investimenti incrementali in pubblicità, consentendo la fruizione di un credito d’imposta di importo pari al 75% dell’incremento registrato rispetto alle spese effettuate nel periodo precedente. Segnaliamo che qualora il contribuente abbia inviato l’istanza telematica prevista ordinariamente dal 01.03 al 31.03 di ogni anno, la comunicazione verrà ritenuta valida e non dovrà essere quindi reinviata nel periodo indicato dall’articolo 98 del DL n. 18/2020. Coloro che non hanno provveduto alla presentazione, invece, potranno procedere nel termine posticipato dal 01.09.2020 al 30.09.2020. La disciplina introdotta dal DL n. 18/2020 costituisce una deroga applicabile al solo anno 2020: al termine di tale periodo torna a trovare applicazione la disciplina del beneficio prevista ordinariamente dall’articolo 57 bis del DL n. 50/2017, con conseguente calcolo incrementale del beneficio. Ricordiamo che con la Risposta n. 38/E del 18.10.2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni relativamente alle imprese neo costituite. Rispetto a tale ipotesi, nel caso di investimenti pubblicitari nel primo anno di attività, la società non può beneficiare del bonus, in quanto la norma istitutrice dell’agevolazione premia solo quelli “incrementali” e, nel caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia, manca il dato storico necessario per il confronto.
Categorie:Agevolazioni Fiscali
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