11 maggio 2016
Canone RAI “speciale”: modalità di versamento e adempimenti dichiarativi
Memory n. 137 del 11.05.2016 a cura di Omar Rigamonti e Mauro Muraca
La legge di stabilità per il 2016, in vigore dal 01.01.2016, ha introdotto alcune modifiche attinenti la misura del canone RAI ad uso privato e le relative modalità di pagamento In particolare, viene previsto che: i) la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato è pari, per il 2016, all'importo di 100,00 euro (per il 2015 è dovuto l'importo di 113,50 euro); ii) l'esistenza di un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica fa presumere la detenzione o l'utilizzo di un apparecchio. Per i titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica, il pagamento del canone avviene mediante addebito sulle relative fatture. Nulla cambia, invece, con riferimento alle disposizioni aventi ad oggetto il canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell’ambito familiare. Secondo quanto disposto dagli articoli 1 e 27 del regio decreto legge 246 del 21 febbraio 1938 e dall’articolo 16 della legge 488 del 23 dicembre 1999, il pagamento del canone RAI speciale è dovuto sulla base della semplice detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive quando questi siano situati in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare, indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo. Pertanto, sono tenuti al pagamento del canone RAI “speciale” tutti i contribuenti che esercitano attività d’impresa ad esclusione, quindi, dei lavoratori autonomi. L’art. 17 del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 ha sancito, inoltre, dalla dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta 2011, l'obbligo per le imprese e le società, ai sensi di quanto previsto dal Testo unico delle imposte sui redditi, di indicare nella dichiarazione dei redditi il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione ed altri elementi informativi, ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento in questione. Per ottemperare a tale verifica, nel Frontespizio del modello UNICO 2016 PF è presente la sezione “Canone RAI imprese” riservata ai soggetti esercenti attività d’impresa per indicare appunto la detenzione ovvero la non detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radio o radio televisive per i quali è dovuto il canone RAI “speciale”. Dette informazioni sono, altresì, richieste nei modelli UNICO 2016 SP, SC e ENC, nei quali è presente la casella “Canone RAI” all’interno della sezione “Altri dati” del Frontespizio. Se viene indicata la detenzione di tali apparecchi deve essere poi compilata anche la sezione “Canone RAI” presente nel quadro RS, nella quale vanno esposti i dati di dettaglio dell’abbonamento (intestatario, numero, categoria e data di versamento).
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