29 marzo 2011
Cessione del contratto di leasing di beni a deducibilità limitata
Memory n. 134 del 29.03.2011 a cura di Edoardo Martini
Cedendo il contratto di leasing, il soggetto utilizzatore trasferisce all’acquirente il diritto di utilizzazione del bene oggetto del contratto ed il diritto al riscatto del medesimo in cambio del corrispettivo pattuito tra le parti. L’acquirente subentra, pertanto, nell’obbligo di corrispondere i canoni residui, oltre all’eventuale prezzo di riscatto del bene. In capo al soggetto cedente si viene così a determinare una sopravvenienza attiva che costituisce per il medesimo materia imponibile. Obiettivo del presente lavoro è di analizzare le conseguenze derivanti dalla cessione del contratto di leasing riferito a beni a deducibilità limitata (tipicamente, le autovetture), soprattutto alla luce di un recente chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2011 in relazione alla cessione del contratto avente ad oggetto un bene immobile strumentale ( a tale proposito si veda anche nostra Memory n.53 del 2 febbraio 2011).
Categorie:Autotrasporti – Bilancio – Ires – Irpef
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