24 gennaio 2014
Comunicazione beni e finanziamenti soci: ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Memory n. 28 del 24.01.2014 a cura di Mauro Muraca
Lo scorso 16 gennaio 2014, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, sul proprio sito internet, le risposte ad alcuni quesiti (FAQ) relativi alla comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci o familiari e dei finanziamenti e capitalizzazioni effettuati dai soci o familiari dell'imprenditore nei confronti dell'impresa. Nello specifico, è stato chiarito che la comunicazione in esame concerne i beni concessi nel periodo d'imposta e i finanziamenti ricevuti dall'impresa nel periodo d'imposta, a prescindere dalla coincidenza dello stesso con l'anno solare. Sempre con riferimento all'ambito temporale, viene confermato che: i) in caso di soggetti con periodo d'imposta 19.9 - 18.9, la prima comunicazione riguarda i beni/finanziamenti concessi/ricevuti nel periodo 19.9.2011 - 18.9.2012, con presentazione entro 31.1.2014; ii) in caso di soggetti con periodo d'imposta 1.7-30.6, la prima comunicazione riguarda beni/finanziamenti concessi/ricevuti nel periodo d'imposta 1.7.2012-30.6.2013, con presentazione entro il 30.1.2014. Con riferimento alla comunicazione dei finanziamenti, sono esonerati dall'obbligo i soggetti in contabilità semplificata, a meno che non abbiano un conto corrente dedicato all'attività; rientrano nell'esonero anche le imprese che adottano il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile, il regime contabile agevolato per gli "ex minimi" e il regime delle nuove iniziative produttive e che non utilizzano un conto corrente dedicato. In merito alla comunicazione dei beni, l'obbligo di comunicazione non sussiste, in coerenza con quanto affermato dalla circ. 36/2012, qualora non emergano differenze fra il valore pattuito, incrementato della quota di reddito imputabile per trasparenza nelle ipotesi di indeducibilità dei costi, e il valore normale. Recentemente, l'Agenzia delle Entrate, in occasione del Videoforum 2014 di Italia Oggi, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla comunicazione precisando tra l’altro che in caso di omessa comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 co. 2 del DPR 605/73 (da 206,58 a 5.164,57 euro, fermo restando che la sanzione è ridotta alla metà in caso di comunicazioni incomplete o inesatte).
Categorie:Adempimenti – Modelli fiscali e dichiarativi
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