27 ottobre 2011
Contribuenti che hanno condonato e proroga dei termini di accertamento: “una legge forse sbagliata”
Memory n. 408 del 27.10.2011 a cura di Alfio Cissello
Il Legislatore, con il decreto n.138 del 2011 (art. 2 co. 5-ter), ha contemplato che, in merito ai contribuenti che si sono avvalsi dei condoni del 2002 con riferimento all’IVA, i termini di decadenza dal potere di accertamento pendenti al 31.12.2011 sono prorogati di un anno. In tal modo, con esclusivo rilievo ai fini IVA, l’atto di accertamento sul periodo d’imposta 2006 potrà essere notificato non, come normale, entro il 31.12.2011 ma entro il 31.12.2012. Infatti:
→ l’art. 57 del DPR 633/72 stabilisce che l’accertamento va notificato entro il 31.12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
→ di conseguenza, ordinariamente, l’anno 2006 (dichiarazione IVA inviata nel 2007) sarebbe scaduto il 31.12.2011;
→ con la proroga in esame, si arriva al 31.12.2012.
Dagli interventi, nonché dalle indiscrezioni, apparse in vari articoli pubblicati dalla stampa specializzata, pare che non sia stato questo l’intento del Legislatore: infatti, mal si comprenderebbe il fatto che la proroga si applichi, in tal caso, ai soli soggetti che si sono avvalsi del condono del 2002 e con riferimento all’IVA. In realtà, l’obiettivo sarebbe quello di sottoporre ad accertamento i contribuenti che hanno condonato il periodo d’imposta 2002, siccome, in base ad una (a nostro avviso poco ponderata per le motivazioni che si andranno ad esporre) disamina delle varie vicende che hanno caratterizzato la fattispecie concernente il condono IVA, il 2002 scadrebbe, in molte ipotesi, il 31.12.2011, e, per effetto della proroga, il 31.12.2012.
→ l’art. 57 del DPR 633/72 stabilisce che l’accertamento va notificato entro il 31.12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
→ di conseguenza, ordinariamente, l’anno 2006 (dichiarazione IVA inviata nel 2007) sarebbe scaduto il 31.12.2011;
→ con la proroga in esame, si arriva al 31.12.2012.
Dagli interventi, nonché dalle indiscrezioni, apparse in vari articoli pubblicati dalla stampa specializzata, pare che non sia stato questo l’intento del Legislatore: infatti, mal si comprenderebbe il fatto che la proroga si applichi, in tal caso, ai soli soggetti che si sono avvalsi del condono del 2002 e con riferimento all’IVA. In realtà, l’obiettivo sarebbe quello di sottoporre ad accertamento i contribuenti che hanno condonato il periodo d’imposta 2002, siccome, in base ad una (a nostro avviso poco ponderata per le motivazioni che si andranno ad esporre) disamina delle varie vicende che hanno caratterizzato la fattispecie concernente il condono IVA, il 2002 scadrebbe, in molte ipotesi, il 31.12.2011, e, per effetto della proroga, il 31.12.2012.
Categorie:Accertamento – Condoni
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