6 giugno 2017

Copertura assicurativa per i commercialisti sotto osservazione dell’Ordine

Memory n. 170 del 06.06.2017 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca

Dal 15 agosto 2013 è in vigore l’obbligo, per i professionisti, di dotarsi di una polizza a copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività: l’art. 3, comma 5, lett. e), del DL 138/2011 (conv. in Legge n.148/2011) ha stabilito, infatti, tra gli obblighi posti a carico del professionista, quello di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Nel contesto della recente Informativa 15.5.2017 n. 28, il CNDCEC ha chiarito che l’obbligo assicurativo in parola è strettamente legato all’esercizio della professione e non alla mera iscrizione a un Ordine o Collegio, in quanto rivolto alla tutela del cliente nella forma del risarcimento di eventuali danni cagionati. La violazione di tale disposizione costituisce illecito disciplinare (art. 5 del DPR 137/2012, per l’esercizio della professione in forma individuale, e art. 10 co. 4 lett. c-bis della L. 183/2011, per le società tra professionisti). Anche se la normativa non prevede un obbligo di comunicazione a favore dell’Ordine, ciò non impedisce la verifica dell’adempimento dell’obbligo assicurativo da parte degli iscritti nell’ambito del più generale potere di vigilanza “sull’osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni che disciplinano la professione” prescritto dall’art. 12 co. 1 lett. b) del DLgs. 139/2005. A tali fini, quindi, l’Ordine richiederà “periodicamente” il rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, contenente i dati relativi alla polizza assicurativa (estremi della polizza professionale, massimale e ogni variazione successiva) e alle modalità di esercizio della professione (se, ad esempio, professionista dipendente, libero professionista, professionista associato). Qualora il Consiglio dell’Ordine dovesse riscontrare, dalle dichiarazioni rese e dai controlli a campione sulle stesse, l’omesso adempimento dell’obbligo assicurativo, procederà a trasmettere al Consiglio di disciplina la documentazione necessaria per l’accertamento della violazione disciplinare.
Categorie:Professionisti
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