18 giugno 2020

Credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo: chiarimenti agenzia delle entrate

Memory n. 123 del 18.06.2020 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca

L'art. 28 del DL 34/2020 ha introdotto un nuovo credito d'imposta sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica. Con la recente circolare 6.6.2020 n. 14, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sul credito d'imposta in esame precisando, tra l’altro, che: i) possono beneficiare dell'agevolazione anche i soggetti in regime forfetario e le imprese agricole; ii) non hanno diritto al bonus coloro che svolgono attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, producendo redditi diversi; iii) il credito d'imposta spetta, indipendentemente dalla categoria catastale, agli immobili destinati allo svolgimento effettivo di attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico e anche agli immobili in uso promiscuo dei professionisti (ma solo sul 50% del canone); iv) l'agevolazione non spetta per il leasing finanziario, ma solo per il leasing operativo. In merito alle modalità di utilizzo, il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione nel modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi dell'Agenzia delle Entrate, indicando il codice tributo "6920", istituito con la risoluzione n. 32 del 6.6.2020. Il credito può essere utilizzato anche nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento delle spese. In alternativa all'utilizzo diretto, il credito d'imposta può essere ceduto al locatore "a titolo di pagamento del canone". In tale ipotesi, secondo l'Agenzia, il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione. In altri termini, è possibile fruire del credito in esame attraverso la cessione dello stesso al locatore o conducente del credito stesso, fermo restando che in tal caso deve essere effettuato il pagamento della differenza tra il canone dovuto ed il credito d'imposta. Il credito può essere ceduto anche ad altri soggetti (es. istituti di credito).
Categorie:Crediti d'imposta
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