7 luglio 2016

Deducibilità dei compensi agli amministratori con delibera assembleare “ad hoc”

Memory n. 205 del 07.07.2016 a cura di Franca Recenti

L'art. 95 comma 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), prevede che “i compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti». Le norme che regolano la deducibilità dei costi in questione non si rifanno, quindi, al generale principio di competenza ma seguono il cosiddetto criterio di cassa. Più precisamente, i compensi erogati dalla società ai propri amministratori sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento, regola quest'ultima che garantisce, tra l'altro, la simmetria temporale tra deduzione e tassazione del percettore. In buona sostanza, ai fini della deducibilità fiscale, è necessario che i compensi spettanti agli amministratori di società siano stati corrisposti. Tuttavia, il mero pagamento non è sufficiente a integrare il requisito della certezza posto che, ai fini della deducibilità di detti compensi, occorre rifarsi anche alla normativa civilistica in virtù della quale “i compensi degli amministratori devono necessariamente essere deliberati dall'assemblea dei soci, salvo che non siano già stabiliti all'interno dello statuto”. Secondo l'ordinanza Cass. 8.6.2016 n. 11779, sono indeducibili i compensi agli amministratori che non siano stati espressamente approvati dall'assemblea dei soci (ex art. 95 co. 5 del TUIR). In particolare, la Corte, dopo aver richiamato l'orientamento consolidato (cfr. da ultimo Cass. 28.10.2015 n. 21953), ha indicato che, qualora non prevista nell'atto costitutivo, la misura dei compensi agli amministratori deve essere riportata da un'esplicita delibera assembleare, che non può considerarsi già contenuta nell'approvazione del bilancio. Sebbene tale delibera possa riguardare anche la posta relativa ai compensi degli amministratori, non è idonea alla determinazione degli stessi, in quanto il codice civile prevede espressamente due diverse delibere (art. 2364 n. 1 e 3 c.c.).
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