9 giugno 2016

Determinazione della base imponibile IMU/TASI per i fabbricati di categoria D

Memory n. 172 del 09.06.2016 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca

Come noto, il trattamento IMU dei fabbricati della categoria catastale D varia molto a seconda della tipologia dell’immobile preso in considerazione. In particolare, al fine di determinare la base imponibile IMU, l’art. 13, comma 3, DL n. 201/2011 dispone che va fatto riferimento all’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6, D.Lgs. n. 504/92 e, pertanto: i) per i fabbricati iscritti in Catasto, alla rendita catastale rivalutata va applicato lo specifico moltiplicatore (“valore catastale”); ii) per i fabbricati classificabili nella categoria catastale “D”, non iscritti in Catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, è necessario moltiplicare il valore di bilancio per gli specifici coefficienti aggiornati annualmente da un apposito DM (“valore contabile”); iii) per i fabbricati non iscritti in Catasto, diversi dai precedenti, assume rilevanza la c.d. “rendita proposta”. La determinazione della base imponibile IMU come sopra determinata è altresì applicabile anche ai fini TASI. Infatti, come previsto dall’art. 1, comma 675, Finanziaria 2014 “la base imponibile [TASI] è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 …”. In buona sostanza, quindi, ai fini della quantificazione della TASI è necessario utilizzare la medesima base imponibile ai fini IMU pertanto, con riferimento ai fabbricati non iscritti in catasto e sprovvisti di rendita classificabili nel gruppo catastale "D" (immobili a destinazione speciale) interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, sarà necessario utilizzare i medesimi coefficienti ministeriali per determinare la base imponibile della TASI.
Categorie:IMU
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