2 marzo 2011
Finanziamento soci e imposta di registro
Memory n. 98 del 02.03.2011 a cura di Alessandro Borghese
L’art. 22 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131 stabilisce la corretta imposizione da riservare alle ipotesi in cui in un atto sottoposto a registrazione siano “menzionate” disposizioni, documentate da atti scritti o intervenute verbalmente, non sottoposte a registrazione. In particolare, se in un atto oggetto di registrazione è fatto riferimento (enunciazione) ad atti scritti, registrati o non registrati, oppure a contratti verbali, si rende necessario sottoporre ad imposizione sia l’atto enunciante che l’atto non registrato enunciato. Pertanto, l’atto soggetto a registrazione, di contratti verbali relativi ai finanziamenti soci, oggetto di successiva rinuncia da parte degli stessi soci per copertura delle perdite e ricostituzione del capitale sociale - con riferimento al contratto di finanziamento enunciato – è soggetta a imposta di registro anche se i soci hanno rinunciato ad ogni pretesa da essa derivante.
Categorie:Diritto Societario – Imposta di registro
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