2 marzo 2011

Finanziamento soci e imposta di registro

Memory n. 98 del 02.03.2011 a cura di Alessandro Borghese

L’art. 22 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131 stabilisce la corretta imposizione da riservare alle ipotesi in cui in un atto sottoposto a registrazione siano “menzionate” disposizioni, documentate da atti scritti o intervenute verbalmente, non sottoposte a registrazione. In particolare, se in un atto oggetto di registrazione è fatto riferimento (enunciazione) ad atti scritti, registrati o non registrati, oppure a contratti verbali, si rende necessario sottoporre ad imposizione sia l’atto enunciante che l’atto non registrato enunciato. Pertanto, l’atto soggetto a registrazione, di contratti verbali relativi ai finanziamenti soci, oggetto di successiva rinuncia da parte degli stessi soci per copertura delle perdite e ricostituzione del capitale sociale - con riferimento al contratto di finanziamento enunciato – è soggetta a imposta di registro anche se i soci hanno rinunciato ad ogni pretesa da essa derivante.
Categorie:Diritto Societario  –  Imposta di registro
Le prossime Videoconferenze
CFP: 2
Videoconferenza: professionista
8 luglio 2025
Diretta: 10.00 - 12.00
€ 70,00
+ IVA
CFP: 3
Videoconferenza: lavoro al computer 5
9 luglio 2025
Diretta: 9.30 - 12.30
€ 90,00
+ IVA
CFP: 3
Videoconferenza: grafici-analisi-bilanci 3
15 luglio 2025
Diretta: 9.30 - 12.30
€ 90,00
+ IVA