8 marzo 2019
Gli adeguamenti statutari per le Srl PMI alla luce della nuova disciplina
Memory n. 55 del 08.03.2019 a cura di Edoardo Morino
A seguito delle innovazioni introdotte nell’ordinamento dall’art. 57 co. 1 del DL 50/2017, le deroghe ad alcune norme del codice civile in tema di srl, previste dall’art. 26 del DL 179/2012 e riguardanti in origine solo le srl start-up innovative (poi estese alle srl PMI innovative), valgono ora per tutte le PMI costituite in forma di srl. Più precisamente, l’art. 57 co. 1 del DL 50/2017 dispone che all’art. 26 co. 2, 5 e 6 del DL 179/2012 le parole “start-up innovative” e “start-up innovativa”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalla parola “PMI”. In estrema sintesi, l’art. 57 co. 1 del DL 50/2017 ha esteso a tutte le PMI costituite in forma di srl (che ad oggi rappresentano la stragrande maggioranza delle srl): (i) la possibilità di emettere categorie di quote (art. 26 co. 2 e 3 del DL 179/2012); (ii) la possibilità di offrire al pubblico le proprie partecipazioni anche attraverso i portali per la raccolta di capitali on-line, ossia utilizzando la tecnica del crowdfunding (art. 26 co. 5 del DL 179/2012); (iii) la possibilità di compiere – a determinate condizioni – operazioni sulle proprie partecipazioni (art. 26 co. 6 del DL 179/2012). A ciò deve aggiungersi che l’art. 4 co. 3 del DLgs. 129/2017, modificando l’art. 100-ter del DLgs. 58/1998 (“Testo Unico della Finanza”), ha esteso a tutte le srl PMI il regime di circolazione dematerializzato e virtuale previsto in origine per le sole start-up innovative e PMI innovative, in deroga al regime di circolazione delle partecipazioni disciplinato dall’art. 2470 c.c. (atto con sottoscrizioni autenticate da un notaio) e dall’art. 36 co. 1-bis del DL 112/2008 (atto sottoscritto con firma digitale e iscritto nel Registro delle imprese attraverso l’intervento di intermediari autorizzati).
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