15 giugno 2020
I chiarimenti dell’Agenzia Riscossione sulle novità del DL n. 34/2020
Memory n. 117 del 15.06.2020 a cura di Riccardo Malvestiti
Con l’articolo 68 del DL n. 18 del 17.03.2020 il legislatore ha introdotto una sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’Agente della Riscossione, successivamente modificata ad opera dell’articolo 153 E 154 del DL n. 34 del 19.05.2020 al fine di agevolare la definizione dei pagamenti in modo più vantaggioso per i debitori. Tra le varie modifiche apportate in sede di approvazione del DL n. 34/2020, in particolare, la sospensione dei versamenti scadenti nel periodo dal 08.03.2020 al 31.08.2020 riferiti a cartelle di pagamento ed avvisi esecutivi (i versamenti dovranno essere fatti entro il 30.09.2020 con possibilità di rateizzazione). Si segnala, inoltre, la sospensione, per il medesimo periodo, della notifica delle cartelle di pagamento, nonché la sospensione dei termini ordinariamente previsti per il versamendo delle somme dovute per le procedure di rottamazione e saldo e stralcio. Con riferimento a tali novità, Agenzia delle Entrate – Riscossione ha recenbtemente pubblciato alcune FAQ al fine di chiarire l’ambito applicativo delle disposizioni. Tra le varie precisazioni fornite, in partricolare, le seguenti: i) con riferimento alle cartelle di pagamento in scadenza al termine del periodo di sospensione, i contribuenti hanno la facoltà di presentare entro il 30.09.2020 apposita istanza al fine di ottenere una rateazione dei pagamenti; ii) durante il periodo di sospensione Agenzia delle Entrate – Riscossioen non attiverà alcuna nuova procedura cautelare o esecutiva, anche nel caso in cui i termini di versamento siano scaduti prima del periodo di sospensione; iii) per il versamento delle somme riferite alle procedure di rottamazione e saldo e stralcio i contribuenti possono utilizzare i modelli di pagamento contenuti nella comunicazione delle somme dovute (in questo caso non dovranno tenere in considerazione le scadenze riportate nel periodo di sospensione); iv) qualora non siano stati effettuati versamenti previsti per il 2020 comunicati a seguito della presentazione delle istanze di rottamazione e saldo e stralcio, i contribuenti possono procedere al versamento delle relative somme entro il prossimo 10.12.2020 senza incorrere in sanzioni o decadenza. Di seguito illustriamo, nel dettaglio, i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione sull’argomento.
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