8 ottobre 2024

Il punto sulle sanzioni fiscali applicabili dallo scorso settembre 2024

Memory n. 167 del 08.10.2024 a cura di Riccardo Malvestiti

Come noto, il legislatore con gli articoli 2, 3 e 5 del D.Lgs. n. 87 del 14.06.2024 ha apportato modifiche in materia di sanzioni tributarie, prevedendo una generalizzata riduzione degli importi irrogati a decorrere dalle violazioni commesse dal 01.09.2024. Pertanto, per tutte le violazioni commesse fino al 31.08.2024, trova applicazione il precedente regime sanzionatorio. La riduzione delle sanzioni riguarda, in particolare, le fattispecie di omessa, tardiva o infedele dichiarazione, versamenti di imposte, compensazione di crediti inesistenti o non spettanti, omessa o infedele fatturazione ed indebita detrazione IVA a credito. Con riferimento al sistema sanzionatorio delineato dal D.Lgs. n. 471/97 con riferimento a imposte dirette, IVA e riscossione tributi, si segnalano le seguenti novità: i) con riferimento alle violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e IRAP viene superato il sistema della “cornice edittale” a favore di una sanzione nella misura unica del 120% dell’ammontare delle imposte dovute. Resta salva la fattispecie di sanzione da 250 a 1.000 euro nel caso in cui non vi siano imposte dovute, con l’integrazione del raddoppio delle sanzioni nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture; ii) riguardo alla violazioni riferite alla dichiarazione dei sostituti d’imposta si segnala che se la dichiarazione omessa viene presentata con ritardo superiore a 90 giorni ma entro i termini di accertamento (senza conoscenza formale di accessi, ispezioni e verifiche) si applica sull’ammontare delle ritenute non versate la sanzione prevista dall’articolo 13 aumentata fino al triplo (se non c’è imposta dovuta si applica la sanzione da 250 a 2.000 euro); iii) anche in materia IVA si segnala l’applicazione di un’imposta fissa al 120%, con un minimo di 250 euro. Anche in questo caso, se la dichiarazione omessa viene presentata oltre 90 giorni ma entro il termine di accertamento, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 13, aumentate fino al triplo; iv) per gli obblighi di documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, invece, viene prevista una sanzione amministrativa del 70%, anche in questo caso senza cornice edittale.
Categorie:Sanzioni
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