5 luglio 2017
Il ravvedimento dell’acconto Imu e Tasi: regole e sanzioni
Memory n. 207 del 05.07.2017 a cura di Omar Rigamonti
I contribuenti che non sono arrivati puntuali alla scadenza del 16 giugno 2017 per il versamento dell’acconto IMU e della TASI, possono sanare la loro posizione e non pagare le sanzioni in misura piena - pari al 30% (o 15% se il ritardo è contenuto nei 90 giorni) dell’imposta dovuta e non versata - avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del D.Lgs. 472/97, pagando, unitamente alla rata non versata, una sanzione e gli interessi legali dovuti per ogni giorno di ritardo. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui trattasi è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Pertanto, in caso di utilizzo del ravvedimento per sanare l’omissione dell’acconto IMU/TASI, la sanzione prevista (del 30% o del 15%) sarà pari: i) all'1,5% dell'imposta non versata, ridotta a un quindicesimo per giorno di ritardo se questo non è superiore a 14 giorni (ovvero fino al 30 giugno 2017); ii) all'1,5% dell'imposta non versata, se il ritardo è compreso tra i quindici e i 30 giorni (dal 1° luglio al 17 luglio 2017 poiché il 16 cade di domenica); iii) all'1,67% dell'imposta non versata, se il ritardo è superiore a 30 giorni ma non a 90 giorni dalla commissione della violazione (dal 17 luglio al 14 settembre 2017); iv) al 3,75% dell'imposta non versata, se il ritardo è superiore a 90 giorni ma non a un anno dalla data di commissione della violazione, o al termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione (18 giugno 2018, poiché il 16 cade di sabato). Resta ovviamente inteso che, oltre alla sanzione ridotta, occorre pagare l'imposta e gli interessi legali (dall'1.1.2017, il tasso di interesse legale è dello 0,1% (DM 7.12.2016).
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