5 luglio 2010
Il ricorso avverso il rifiuto di rateizzazione da parte di Equitalia va presentato al giudice tributario
Antonella Gemelli
Il mancato accoglimento, da parte di Equitalia, dell’istanza di pagamento rateale dei debiti tributari deve essere impugnata avanti la commissione tributaria (Corte di Cassazione, sentenza n.15647 del 1 luglio 2010). In particolare, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno sancito che la rateazione è un'agevolazione concessa al contribuente, attinente la riscossione delle imposte prima della fase esecutiva: conseguentemente, la giurisdizione è riservata alle commissioni tributarie, e non al giudice amministrativo. Tale orientamento conferma quanto già osservato dalla stessa Cassazione (30 marzo 2010, n. 7612), apparendo particolarmente significativo, in quanto pone fine ad una diatriba sorta all'indomani dell'introduzione della rateizzazione delle cartelle di pagamento, il cui diniego, secondo Equitalia, doveva essere impugnato innanzi al Tar.
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