7 aprile 2025
Imposta di bollo, ipotecarie, catastali, sulle operazioni di finanziamento
Memory n. 59 del 07.04.2025 a cura di Riccardo Malvestiti
Con il D.Lgs. n. 139 del 18.09.2024 il legislatore ha razionalizzato le disposizioni in materia di imposta di registro, sulle successioni e donazioni, imposta di bollo ed altri tributi diversi dall’IVA. Con circolare n. 2/E del 14.03.2025 l’Agenzia delle Entrate ha fornito numerose precisazioni sulle modifiche apportate dal decreto, tra cui segnaliamo le seguenti: i) in materia di ipotecarie e catastali, viene stabilito che i contratti che trasferiscono diritti edificatori sono soggetti all’imposta ipotecaria fissa di 200 euro; ii) per gli atti da registrare in termine fisso, l’imposta di bollo viene assolta nel medesimo termine previsto per il registro (per i documenti analogici presentati per la registrazione all’ufficio dell’Agenzia si può assolvere l’imposta anche tramite assegno); iii) in materia di aggiornamento delle intestazioni catastali, viene stabilito che in caso di decesso di persone fisiche iscritte in catasto in qualità di titolari di diritti reali, l’aggiornamento delle intestazioni non richiede più la presentazione di una domanda di volture da parte dei soggetti aiq uali il diritto si ricongiunge. Tra le varie modifiche apportate, ricordiamo, in particolare, le seguenti: (i) con riferimento all’imposta di bollo, per gli atti da registrare a termine fisso, l’imposta di bollo deve essere versata nel termine previsto per la registrazione dell’atto tramite modello F24. Ordinariamente, l’imposta è dovuta all’origine per gli atti i documenti ed i registri indicati alla parte prima della tariffa, ed in caso d’uso per quelli indicati alla parte seconda della tariffa; ii) con riferimento alle sanzioni, viene prevista l’applicazione del c.d. “ravvedimento operoso” nelle ipotesi di correzione di errori od omissioni, compresi quelli che hanno determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione. Con riferimento all’imposta sostitutiva sulle operazioni di finanziamento, si segnala che per effetto di quanto previsto dal nuovo articolo 20 del DPR n. 601/73, può trovare applicazione l’istituto del ravvedimento operoso laddove la dichiarazione d’imposta necessiti di essere integrata per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.
Categorie:Imposte e Tasse
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