7 gennaio 2014

Incompatibile la riduzione del 30% con la richiesta di rateazione delle sanzioni del codice della strada

Memory n. 2 del 07.01.2014 a cura di Omar Rigamonti

La legge di conversione del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 (cosiddetto decreto fare), recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, ha previsto che per le violazioni alle norme del Codice della Strada per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore o l'obbligato in solido (conducente e/o proprietario del veicolo se soggetti diversi) possono pagare la somma pari al minimo fissata dalle singole norme ridotta del 30 per cento, se il pagamento della sanzione è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale. Per fruire dello sconto in parola (30% della sanzione comminata) è necessario che l’infrazione non sia troppo grave: sono escluse dal beneficio dello sconto, le violazioni penali quali, ad esempio, la guida in stato d’ebbrezza media e grave, ovvero che supera i 0,8 grammi/litro e, in ogni caso, quando il conducente risulti sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Hanno, inoltre, diritto allo sconto, anche coloro che pagano entro 5 giorni una multa per divieto di sosta non ancora notificata, ma solo annunciata con il classico preavviso (nota Prot. N. 300/A/7752/13/127/1). Dopo gli interventi chiarificativi del Ministero dell'interno (Dipartimento della pubblica sicurezza), sono state diramate, di recente, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Lettera circ. 11.11.2013, prot. n. 19442) le prime indicazioni operative sul beneficio della riduzione del 30% rispetto al minimo edittale, per le violazioni punite con sanzione amministrativa pecuniaria, del cui accertamento è competente il personale ispettivo" del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: su tutte, la circostanza che la richiesta di rateizzazione della sanzione amministrativa "esclude la volontà di provvedere al pagamento immediato entro il termine di 5 giorni".
Categorie:Sanzioni
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