11 settembre 2012
La domanda di pre - concordato e i nuovi obblighi informativi del debitore
Memory n. 346 del 11.09.2012 a cura di Mauro Muraca
Il concordato preventivo è, come noto, una procedura di risoluzione della crisi d’impresa che permette al debitore, in stato di crisi (per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza), di trovare un accordo con i creditori, prevalentemente chirografari, che, accettando la proposta, rinunciano ad incassare interamente il loro credito preferendo, ai tempi lunghi della liquidazione fallimentare, i tempi più celeri che “un buon concordato” può garantire. Molto spesso, la domanda di concordato viene depositata in Tribunale quando, ormai, la situazione economico finanziaria dell’impresa è tale da non garantire più il puntuale pagamento dei debiti alle originarie scadenze. Tuttavia, se affrontata per tempo, è più semplice uscire dalla crisi d’impresa, utilizzando gli strumenti messi a disposizione dal legislatore fallimentare e non attraverso la soluzione privatistica che, in alcuni casi, potrebbe rivelarsi inutile, ovvero dannosa. Per accrescere l’appetibilità del concordato preventivo, soprattutto in un’ottica di continuità aziendale e, quindi, di salvaguardia del valore dell’impresa e dei posti di lavoro, il legislatore (art. 33 del D.L. 83/2012) è intervenuto sull’istituto in commento apportando interessanti novità, su tutte la possibilità di anticipazione della crisi delle imprese commerciali fallibili che possono, dall’11 settembre 2012 (data di entrata in vigore delle modifiche della legge fallimentare) depositare una semplice domanda per la “prenotazione del concordato preventivo” e presentare, in una fase successiva, la proposta e la documentazione prevista. Con il decreto del giudice, che fissa il termine per la presentazione della proposta e della relativa documentazione, il tribunale dispone, in capo al debitore, una serie di adempimenti, ovvero degli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell’impresa, che quest’ultimo dovrà assolvere sino alla scadenza del termine fissato per il deposito di detti documenti. L’inosservanza di tali doveri comporta l’applicabilità dell’art. 162, co. 2 e 3, del R.D. n. 267/1942, ovvero la domanda viene dichiarata inammissibile e se pendenti istanze di fallimento dei creditori o del pubblico ministero il debitore inadempiente può essere assoggettato a fallimento.
Categorie:Procedure Concorsuali
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