12 gennaio 2012
La gestione dei rapporti di lavoro nel trasferimento d’azienda
Memory n. 9 del 12.01.2012 a cura di Francesca Marzia e Riccardo Malvestiti
Ricorre l’ipotesi del trasferimento di azienda quando, in conseguenza di una vicenda traslativa (vendita, affitto, comodato, usufrutto, incorporazione, fusione, cessione di contratto, ecc.), muta il titolare del complesso dei beni aziendali. L’ordinamento prende in considerazione il trasferimento di azienda in funzione dell’esigenza di apprestare una particolare tutela ai lavoratori. Tale tutela si estrinseca fondamentalmente nel senso di garantire al lavoratore la continuità del rapporto di lavoro alle dipendenze del cessionario, rafforzando (con la previsione della responsabilità solidale del cedente e del cessionario), la tutela dei crediti che il lavoratore aveva al momento del trasferimento dell’azienda. In particolare, alla luce dell’articolo 2112 cod. civ. come modificato dall’art. 32 del D.Lgs. n. 276/2003, per trasferimento di azienda si intende qualsiasi operazione che comporti il mutamento della titolarità di una attività economica organizzata, con o senza fini di lucro, preesistente al trasferimento e che con il trasferimento stesso conserva la sua identità. Con la presente trattazione illustriamo dettagliatamente i particolari di questa operazione e soprattutto le implicazioni che questa comporta nella gestione del personale aziendale.
Categorie:Lavoro – Operazioni straordinarie
- Memory n. 9 (224 kB)