21 febbraio 2022
Lavoro occasionale: pubblicate le FAQ sull’obbligo di comunicazione preventiva
Memory n. 29 del 21.02.2022 a cura di Riccardo Malvestiti
Con DL n. 146 del 21.10.2021, convertito in legge n. 215 del 17.12.2021 il legislatore ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione a carico di coloro che fruiscono di prestazioni di lavoro autonomo occasionale. INL, con nota del 11.01.2022 ha fornito precisazioni al riguardo, specificando che il nuovo obbligo interessa i rapporti di lavoro avviati dopo il 21.12.2021 o ancora in corso al 11.01.2022. Rispetto all’invio della comunicazione, per i rapporti avviati dal 12.01.2022 la comnicazione deve essere effettuata prima dell’inzio della prestazione del lavoratore occasionale. La violazione dell’obbligo di comunicazione è presidiato da una sanzione da 500 a 2.500 euro per ciascun lavoratore autonomo per cui sia stata omessa o ritardata la comunicazione. Rispetto a tale obbligo, INL ha precisato che la comunicazione riguarda esclusivamente i committenti che operano nella qualità di imprenditori, con esclusione di collaborazioni coordinate e continuative, dei rapporti instaurati con libretto di famiglia, nonché le professioni intellettuali e le attività autonome esercitate abitualmente e assoggettate a regime IVA, oltre ai rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale. INL, inoltre, ha fornito le seguenti precisazioni: i) gli Enti del Terzo Settore non rientrano nell’ambito di applicazione della comunicazione; ii) i redditi prodotti dal procacciatore d’affari occasionale non rientrano nell’ambito di applicazione della nuova comunicazione; iii) le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo non sono soggette alla comunicazione nella misura in cui siano già stati individuati specifici obblighi; iv) gli studi professionali non organizzati in forma di impresa non sono tenuti ad effettuare la comunicazione in quanto l’obbligo si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori; v) sono escluse le prestazioni di natura prettamente intellettuale (correttori di bozze, progettisti grafici, lettori di opere in festival o in libreria, relatori, docenti e redattori di articoli o testi).
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