12 giugno 2012

Le agevolazioni fiscali a favore dei disabili: gli ultimi chiarimenti ministeriali

Memory n. 246 del 12.06.2012 a cura di Edoardo Martini

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 20/E del 04.06.2012 ha fornito alcune precisazioni in relazione alle agevolazioni fiscali riconosciute ai soggetti disabili. L’Agenzia, in particolare, evidenzia alcuni particolari concernenti la detrazione sull’acquisto dell’autovettura da parte del soggetto disabile, evidenziando alcune particolari ipotesi, quali la possibilità per gli eredi di portare in detrazione le rate residue spettanti al contribuente defunto e la possibilità di riacquistare un autoveicolo senza rispettare il termine dilatorio nel caso in cui lo stesso sia stato venduto all’estero. Oltre alle questioni appena accennate, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le spese sostenute per alcune particolari cure mediche (ippoterapia e musicoterapia) sono deducibili dal reddito solo qualora: i) un medico ne attesti la necessità per la cura della patologia di cui è affetto il portatore di handicap; ii) siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato. In assenza di tali requisiti, le spese non sono deducibili dal reddito. Tale conclusione è stata raggiunta dall’Agenzia delle Entrate sulla base delle considerazioni svolte sul punto dal Ministero della Salute, che attribuisce a tali prestazioni, in via generale, efficacia riabilitativa e di miglioramento del benessere psico-fisico dei soggetti affetti da disabilità.
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