10 gennaio 2014
Legge di stabilità 2014: obbligo di pagamento dell’affitto di immobili abitativi con mezzo diverso dal contante
Memory n. 7 del 10.01.2014 a cura di Edoardo Martini
L'art. 1 co. 49 e 50 della Legge di stabilità 2014 (Legge 27.12.2013, n.147) dispone che, a decorrere dal 01.01.2014, i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, devono essere corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l’importo (e, quindi, anche per somme inferiori a 1.000 euro), in forme e modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità (bonifici o assegni non trasferibili), anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore. Nel presente contributo verranno analizzare le detrazioni fiscali che potrebbe perdere l’inquilino che non ottempererà, a far data dal 1 gennaio 2014, al pagamento dei canoni di locazione con modalità tracciate. Sul punto, si rammenta che, il panorama delle detrazioni fiscali a favore dei contribuenti che conducono in locazione unità abitative adibite ad abitazione principale è, infatti, molto ampio. Nello specifico, dette detrazioni sono disciplinate dall'art. 16 del TUIR che riconosce specifiche detrazioni dall'IRPEF lorda, in misura fissa, in relazione: i) a tutti i contribuenti che conducono in locazione l'abitazione principale con un contratto stipulato o rinnovato ai sensi della L. 9.12.98 n. 431, quindi sia un contratto "libero" che un contratto "concordato"; ii) agli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale, qualora il contratto di locazione rientri in determinate tipologie previste dalla riforma di cui alla suddetta L. 9.12.98 n. 431, c.d. contratti "concordati" (co. 1);iii) ai giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni che conducono in locazione l'abitazione principale con un contratto di locazione stipulato ai sensi della suddetta L. 9.12.98 n. 431, quindi sia un contratto "libero" che un contratto "concordato" (co. 1-ter); iv) ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro e che pagano canoni di locazione in relazione alla nuova abitazione principale (co. 1-bis). Dovranno essere effettuati in modalità tracciata anche i canoni di locazione sostenuti da uno studente iscritto ad un corso universitario “fuori sede”, anche se iscritto presso in un università estera.
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