11 marzo 2015
Modello 730 - Apposizione di visto infedele: aggravato il regime di responsabilità per CAF e professionisti
Memory n. 77 del 11.03.2015 a cura di Franca Recenti
A seguito dell'introduzione del modello 730 precompilato, l'art. 6 co. 1 del DLgs. 175/2014 ha apportato rilevanti modifiche all'art. 39 del DLgs. 9.7.97 n. 241, in relazione al regime sanzionatorio previsto in caso di rilascio del visto di conformità infedele. In particolare, in tal caso sono richiesti al CAF / professionista abilitato, l’imposta, le sanzioni (30% ex art. 13, D.Lgs. n. 471/97) e gli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente (a seguito del controllo formale ex art. 36-ter, DPR n. 600/73), purché il visto infedele non sia stato indotto dal comportamento doloso o gravemente colposo da parte di quest’ultimo. Il CAF o il professionista potrà, comunque, evitare la responsabilità relativa all'imposta (e agli interessi) solo se, entro il 10 novembre dell'anno in cui la violazione è stata commessa, trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica, il cui contenuto è stato definito nel contesto del provvedimento direttoriale pubblicato in data 17.2.2015, recante le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei modelli 730/2015. Le nuove disposizioni in materia di controlli si applicano a decorrere dall'assistenza fiscale prestata nel 2015, quindi a partire dai modelli 730/2015, relativi al periodo d'imposta 2014. Ne consegue che per l'attività di assistenza fiscale prestata fino al 31.12.2014, cioè fino ai modelli 730/2014 relativi al periodo d'imposta 2013, continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni, ovvero troverà applicazione la sanzione amministrativa prevista da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 2.582,00 euro.
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