5 marzo 2018
NASPI: chiarimenti in materia di requisito contributivo
Memory n. 65 del 05.03.2018 a cura di Riccardo Malvestiti
L’INPS, con circolare n. 94 del 12.05.2015, ha fornito i primi chiarimenti in materia di NASPI, con particolare riguardo alle ipotesi di applicazione: secondo quanto precisato, sono da ritenersi esclusi dal beneficio i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale. Sono seguiti poi numerosi interventi di dettaglio che hanno delineato maggiormente requisiti ed ambito di applicazione: con la successiva circolare n. 142 del 12.05.2015, ad esempio, l’Istituto ha fornito alcune precisazioni in materia di licenziamento disciplinare. Con la più recente circolare n. 174 del 23.11.2017, invece, sono state fornite precisazioni in relazione alla compatibilità delle indennità con alcune tipologie di attività lavorativa e con alcune tipologie di reddito. Tra i chiarimenti forniti, viene specificato che: i) i compensi derivanti da borse di studio, stage e tirocini professionali o da attività sportive dilettantistiche possono essere cumulati interamente con l’indennità NASPI fatta eccezione nel caso in cui tali importi superino 8.000 euro; ii) il percettore può ricevere compensi per prestazioni occasionali fino a 5.000 euro per anno civile; iii) i compensi da reddito professionale che prevedono un iscrizione obbligatoria a specifica cassa non sono compatibili con la percezione della NASPI (consentita solo fino ai 4.800 euro di compensi per evitare disparità di trattamento, con riduzione dell’indennità spettante); iv) consiglieri, amministratori e sindaci di società possono fruire dell’indennità solo nel caso in cui il reddito non sia superiore a 8.000 euro l’anno. Ora, con il messaggio n. 710 del 15.02.2018, l’INPS ha fornito alcuni dettagli circa il requisito contributivo di 13 settimane richiesto per l’accesso alla NASPI, precisando che: i) i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria sono da considerarsi utili ai fini dell’accesso all’istituto, sia nel caso in cui l’astensione obbligatoria inizi in costanza di rapporto di lavoro, sia nell’ipotesi in cui l’astensione obbligatoria inizi entro sessanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro; ii) i periodi di congedo parentale si considerano utili purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro.
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