14 novembre 2013
Niente cumulo ai fini IRAP per le deduzioni da riduzione del cuneo fiscale e dei costi di ricerca e sviluppo
Memory n. 459 del 14.11.2013 a cura di Edoardo Martini
Tra le variazioni in diminuzione dalla base imponibile Irap, così come previste dalla legislazione vigente, ascrivibili ai rapporti di lavoro, si individuano le seguenti: i) contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro; ii) riduzione del cuneo fiscale di cui all’art. 11 co. 1 lett. a) n. 2), 3) e 4) del DLgs. 446/97 (deduzione base e maggiorata). L’applicazione delle deduzioni relative alla riduzione del cuneo fiscale (base e maggio¬rate, contributi previdenziali ed assistenziali) è, a norma del co. 4-septies dell’IRAP, alternativa a quelle previste da alcune disposizioni successive dell’art. 11 del Decreto Irap. Ci si riferisce, in particolare, alla deduzione di cui al comma 1, lettera a), n. 5, che consente di dedurre dal valore della produzione ai fini Irap "… i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo (compresi quelli sostenuti dai consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo). Recentemente, l’Agenzia delle Entrate (risposta interpello 23.10.2013 n. 954-565/2013) ha precisato che il divieto di cumulo, per singolo dipendente, tra le deduzioni per assicurare la riduzione del cuneo fiscale e la deduzione dei costi del personale addetto alla ricerca e sviluppo deve obbligatoriamente operare per l'intero periodo d'imposta. In altri termini, non è possibile fruire di entrambe le tipologie di deduzione (ognuna parametrata all'arco temporale di effettivo utilizzo del personale) nel caso in cui un determinato periodo d'imposta, alcuni dipendenti siano impiegati in parte nell'attività di ricerca e sviluppo e in parte in altre attività.
Categorie:Agevolazioni Fiscali – Irap
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