15 settembre 2015
Nuovi chiarimenti in materia di incompatibilità del dottore commercialista
Memory n. 256 del 15.09.2015 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca
L’articolo 4 del D.Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005 reca particolari disposizioni in materia di incompatibilità della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, al fine di evitare che lo svolgimento di attività volte alla cura di interessi particolari interferiscano nel campo professionale incidendo negativamente sulla libertà di determinazione del professionista. Recentemente, il CNDCEC (Pronto Ordini 114/2015) ha fornito taluni chiarimenti in materia di incompatibilità per il professionista che svolge, oltra all’attività professionale, anche l’attività di docente di istituti scolastici pubblici e professori universitari. Sul punto, è stato precisato che al personale docente, ispettivo e direttivo della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello stato è consentito l’esercizio di attività professionale (previa autorizzazione del direttore didattico/preside) se l’attività professionale: i) non pregiudica l’assolvimento delle attività inerenti alla docenza; ii) viene svolta in orario compatibile con l’orario di insegnamento/ servizio. In relazione all’incompatibilità del commercialista con l’incarico di professore universitario, viene precisato che la normativa in materia di docenza universitaria – che è disciplina di settore rispetto a quella generale sul pubblico impiego – regola la possibilità di esercitare l’attività professionale sulla base della distinzione tra professori a tempo pieno e professori a tempo definito. Sul punto, è intervenuto, senza particolari innovazioni, l’art. 6 della L. 30.12.2010 n. 240 il quale ha ribadito che: i) il regime di impegno dei professori e dei ricercatori può essere a tempo pieno, ovvero a tempo definito; ii) ogni due anni è riconosciuta la possibilità di mutare il regime da tempo pieno a tempo definito; iii) l’esercizio di attività libero professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno; iv) soltanto i professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all’ateneo di appartenenza.
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