5 dicembre 2013
Obbligo di aggiornamento della carta di circolazione per gli utilizzatori abituali: sanzioni aggiornate, ma ancora non applicabili
Memory n. 489 del 05.12.2013 a cura di Mauro Muraca
La legge n. 120 del 20 luglio 2010 ha introdotto all’interno del DPR 16 dicembre 1992 n. 45 (meglio conosciuto come Codice della Strada) il nuovo comma 4-bis dell'art. 94 il quale disciplina le ipotesi di variazione dell’intestatario della carta di circolazione che non danno luogo al trasferimento della proprietà, nonché le circostanze che comportano la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, a favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso. Al ricorrere di tale ipotesi, è previsto che il proprietario del veicolo debba, entro il termine di 30 giorni, comunicare al dipartimento per i trasporti la variazione intervenuta. Tuttavia, l’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione dei mezzi di trasporto non è ancora operativo. Si resta ancora in attesa, infatti, della circolare relativa all’avvio delle procedure informatiche necessarie per effettuare l’adempimento, così come previsto dalla circ. Ministero dei Trasporti 33691/2012. Pertanto, in caso di inottemperanza alla suddetta disposizione continua ad essere inapplicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 705,00 a 3.526,00 euro. Sul punto, si osserva che tali sanzioni sono state così aggiornate dall’art. 1, comma 1 del DM 19 dicembre 2012 a decorrere dal 1° gennaio 2013; prima di tale intervento erano previste, infatti, sanzioni da 669 a 3.345 per il biennio 2011-2012 (DM 22 dicembre 2010) e da 653 a 3.267 per il biennio 2009-2010 (DM 17 dicembre 2008). Accanto alla sanzione amministrativa è, inoltre, previsto il ritiro della carta di circolazione da parte di chi accerta la violazione.
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