13 maggio 2014

Omessa convocazione nei termini dell'assemblea dei soci: poteri di accertamento e sanzionatori alle Camere di commercio

Memory n. 142 del 13.05.2014 a cura di Franca Recenti

L’omessa convocazione dell'assemblea dei soci oltre i termini previsti dalla legge o dallo statuto, non supportata da valide ragioni, non implica necessariamente l’invalidità della delibera, ma coinvolge esclusivamente gli aspetti della responsabilità dei soggetti che, pur essendo tenuti a convocare tempestivamente l'assemblea, non vi hanno provveduto. Peraltro, quando il potere di convocazione dell'assemblea diviene un preciso dovere in capo agli amministratori e ai sindaci, a tale obbligo deve essere dato seguito in modo tempestivo: in assenza di un preciso termine, autorevole dottrina ritiene che l’organo amministrativo debba provvedere entro il termine di trenta giorni, decorso il quale la convocazione si considera omessa, a norma dell’art. 2631 c.c.. Quest’ultima disposizione (art. 2631 c.c.) prevede, inoltre, che, gli amministratori inadempienti – e in loro vece i sindaci - siano soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria: “gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l'assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro. La sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci”. Sul punto, il Ministero dello Sviluppo Economico (lettera circolare n. 72265 del 29/04/2014) - acquisito l’autorevole parere del Ministero dell’Interno – ha recentemente precisato che gli organismi territorialmente competenti ad accertare, contestare ed irrogare le sanzioni previste, in caso di omessa convocazione dell’assemblea dei soci, possono essere individuate solo nelle Camere di Commercio, posto che detti organismi sono subentrati in tutte le funzioni di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, in precedenza svolte dagli Uffici Provinciali per l’industria, il Commercio e l 'Artigianato.
Categorie:Adempimenti  –  Sanzioni
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