28 aprile 2023
Premi produttività anche per le partecipate pubbliche
Memory n. 67 del 28.04.2023 a cura di Riccardo Malvestiti
Con risposta ad interpello n. 296 del 14.04.2023 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detassazione sui premi di risultato può trovare applicazione anche con riferimento alle società in house a partecipazione pubblica, nel presupposto che non rientri tra le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001. Ricordiamo che con legge n.197 del 29.12.2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29.12.2022 (c.d. “Legge di Bilancio 2023”) il legislatore ha introdotto numerose nuove disposizioni di carattere fiscale, tra cui un ulteriore beneficio a favore dell’erogazione dei c.d. “Premi di produttività”, ovvero quelle somme che – alla ricorrenza dei presupposti e delle condizioni previste da specifici accordi – vengono erogate al lavoratore con un trattamento fiscale e contributivo di maggior favore. In particolare, l’articolo 1, comma 63 della Legge di Bilancio 2023, prevede l’applicazione dell’aliquota di imposta sostitutiva del 5% in luogo di quella del 10% per i premi erogati nell’anno 2023. Nulla viene disposto per gli anni successivi, pertanto a decorrere dal 2024 tornerà pienamente applicabile l’aliquota del 10% ordinariamente prevista dalla legge n. 208 del 28.12.2015. Rispetto alla disciplina dei premi di produttività, con DL n. 50 del 24.04.2017 l’agevolazione prevista (stabilizzata con legge n. 208 del 28.12.2015) è stata affiancata da uno sgravio contributivo a favore sia dei dipendenti, sia del datore di lavoro (di fatto sostitutiva dell’incremento del massimale agevolabile a titolo di premio produttività). Con la circolare n. 104 del 18.10.2018 l’INPS ha precisato le modalità di fruizione dell’agevolazione, con particolare riferimento alla compilazione del flusso UNIEMENS e DMAG. Rispetto al regime di tassazione agevolata (o di detassazione a seconda dei casi) non si devono segnalare recenti modifiche: i contribuenti potranno quindi beneficiare di un regime agevolato di tassazione del 10% per i premi fino a 3.000 euro, in alternativa alla detassazione totale per accantonamenti in fondi di previdenza, assistenziali, per servizi di istruzione o educativi, per premi erogati tramite voucher o sotto forma di partecipazioni azionarie come negli anni precedenti al 2019.
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