30 settembre 2020
Requisiti di accesso al Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR): inclusi i redditi assoggettati al regime forfetario
Memory n. 180 del 30.09.2020 a cura di Omar Rigamonti
Dalla sua introduzione, il regime forfetario è stato oggetto di rilevanti modifiche, le ultime delle quali introdotte dalla Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) e che hanno interessato: i) i requisiti di accesso e/o di permanenza nel regime forfetario, previa introduzione del limite al sostenimento di spese per lavoratori e collaboratori, strutturato in modo analogo a quello previsto fino al 2018, con l’incremento della previgente soglia da 5.000 a 20.000 euro; ii) le cause di esclusione al regime forfetario, con la reintroduzione del limite al possesso di redditi di lavoro dipendente (e a questi assimilati) di ammontare non superiore, nell’anno precedente, a 30.000 euro (limite già vigente fino al 2018). Un’ulteriore modifica introdotta dalla L. 160/2019 prevede l’inclusione del reddito soggetto al regime forfetario ai fini della spettanza, oppure del computo della misura, di agevolazioni di qualsiasi tipo. In altri termini, viene espressamente stabilito che occorre tener conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario, quando le vigenti disposizioni fanno riferimento al possesso di requisiti reddituali, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria. Con la risposta ad interpello n. 250 del 6.8.2020, l’Agenzia ha precisato che, nel computo del limite di reddito complessivo entro il quale è possibile richiedere l'erogazione di risarcimenti al Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), disciplinato dall'art. 1 co. 493 - 507 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), concorrono anche i redditi d'impresa o lavoro autonomo assoggettati all'imposta sostitutiva del regime forfetario (ex L. 190/2014).
Categorie:Agevolazioni Fiscali
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