22 luglio 2024
Revisione sistema sanzionatorio tributario: le modifiche alle sanzioni amministrative del D.Lgs. n. 471/97
Memory n. 130 del 22.07.2024 a cura di Riccardo Malvestiti
Con D.Lgs. n. 87 del 14.06.2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28.06.2024, il legislatore ha introdotto numerose modifiche al sistema sanzionatorio tributario, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 74 del 10.03.2000 (per i c.d. “reati fiscali”), nel D.Lgs. n. 471 del 18.12.1997 (in materia di sanzioni amministrative per dirette, IVA e riscossione tributi) e nel D.Lgs. n. 472 del 18.12.1997 (in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie). Con riferimento al sistema sanzionatorio delineato dal D.Lgs. n. 471/97 con riferimento a imposte dirette, IVA e riscossione tributi, si segnalano le seguenti novità: i) a riguardo delle violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e IRAP si deve segnalare il superamento del sistema della “cornice edittale” a favore di una sanzione nella misura unica del 120% dell’ammontare delle imposte dovute. Resta salva la fattispecie di sanzione da 250 a 1.000 euro nel caso in cui non vi siano imposte dovute, con l’integrazione del raddoppio delle sanzioni nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture; ii) riguardo alla violazioni riferite alla dichiarazione dei sostituti d’imposta, si segnala che se la dichiarazione omessa viene presentata con ritardo superiore a 90 giorni ma entro i termini di accertamento (senza conoscenza formale di accessi, ispezioni e verifiche) si applica sull’ammontare delle ritenute non versate la sanzione prevista dall’articolo 13 aumentata fino al triplo (se non c’è imposta dovuta si applica la sanzione da 250 a 2.000 euro); iii) anche in materia IVA, si segnala l’applicazione di un’imposta fissa al 120%, con un minimo di 250 euro. Anche in questo caso, se la dichiarazione omessa viene presentata oltre 90 giorni ma entro il termine di accertamento, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 13, aumentate fino al triplo; iv) per gli obblighi di documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, invece, viene prevista una sanzione amministrativa del 70%, anche in questo caso senza cornice edittale.
Categorie:Riforma Fiscale – Sanzioni
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