3 maggio 2017
Ridotte le soglie per l’apposizione del visto di conformità
Memory n. 132 del 03.05.2017 a cura di Alessandro Borghese e Mauro Muraca
Il DL 24.4.2017 n. 50 (c.d. "manovra correttiva") ha previsto l'inasprimento degli attuali vincoli all'utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti d'imposta ai sensi dell'art. 17 del DLgs.241/97, nonché la modifica delle modalità con le quali le stesse compensazioni potranno essere realizzate dai soggetti titolari di partita IVA. Sotto il primo profilo, viene ridotta, da 15.000,00 a 5.000,00 euro, la soglia oltre la quale la compensazione orizzontale dei crediti per imposte dirette (IRES e IRPEF e relative addizionali) e IRAP è subordinata al visto di conformità (ex art. 35 co. 1 lett. a) del DLgs. 241/97). Detta modifica normativa riguarda, inoltre, i crediti riferiti alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e alle ritenute alla fonte. Le limitazioni sopra esposte sono state estese anche in ambito IVA: in particolare, è possibile utilizzare il credito IVA annuale in compensazione orizzontale oltre il limite di 5.000,00 euro solo previa apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione IVA dalla quale emerge il credito stesso. Per la compensazione dei crediti diversi dall’IVA continua, invece, a non essere necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione. In ultimo, con riferimento alla decorrenza delle modifiche normative, le stesse sono entrate in vigore dal 24 aprile 2017, medesimo giorno della pubblicazione del DL 50/2017 in Gazzetta Ufficiale. In assenza di un regime transitorio, ne deriva quindi che i contribuenti debbano già applicare le nuove disposizioni.
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