23 giugno 2014
Rimborsi da modello 730 e assistenza fiscale: ultimi chiarimenti
Memory n. 180 del 23.06.2014 a cura di Mauro Muraca
Recentemente l’Agenzia delle Entrate è intervenuta fornendo alcuni chiarimenti in merito al modello 730/2014. Con la ris. 30.5.2014 n. 57/E, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti circa le novità in materia di assistenza fiscale applicabili ai modelli 730/2014. In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che: i) i contribuenti con almeno un reddito da lavoro dipendente ed assimilato senza un sostituto d'imposta, che possa effettuare i conguagli, possono presentare (anche in forma congiunta) il modello 730/2014, come previsto dall'art. 51-bis co. 1 del DL 21.6.2013 n. 69 convertito; ii) se i rimborsi superiori a 4.000,00 euro sono determinati da crediti diversi dalle detrazioni per carichi di famiglia e/o dalle eccedenze derivanti dalle precedenti dichiarazioni, l'Agenzia non svolge il controllo preventivo ex art. 1 co. 586 della L. 27.12.2013 n. 147; iii) i rimborsi dovuti ai contribuenti privi di sostituto di imposta e quelli complessivamente superiori a 4.000,00 euro, derivanti dal riconoscimento di detrazioni per carichi di famiglia e/o di eccedenze d'imposta pregresse, saranno effettuati direttamente dall'Agenzia delle Entrate al netto della seconda o unica rata di acconto IRPEF e/o della cedolare secca sulle locazioni; iv) per accelerare i tempi di erogazione del rimborso diretto da parte dell'Agenzia delle Entrate, i contribuenti possono comunicare il codice IBAN per l'accredito sul proprio conto corrente bancario o postale, utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito "www.agenziaentrate.gov.it", da presentare in via telematica, mediante Fisconline, o in via cartacea presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Con un comunicato stampa pubblicato in data 10.6.2014, l'Agenzia delle Entrate ha precisato, inoltre, che: i) solo una parte dei rimborsi del modello 730 superiori a 4.000 euro sarà sottoposta a controllo preventivo. Si tratta sostanzialmente dei rimborsi superiori ai 4.000 euro, derivanti, per esempio, da spese per le ristrutturazioni e interessi passivi sul mutuo prima casa, che subiranno il controllo preventivo solo se sono presenti familiari a carico (non assegni per il coniuge) oppure crediti riportati dalla dichiarazione dell'anno precedente; ii) nella maggior parte dei casi i rimborsi saranno disposti dall'Agenzia non più tardi di ottobre, prima cioè del termine massimo di sei mesi previsto dalla legge di stabilità.
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