19 settembre 2018
Risparmio energetico su parti comuni condominiali: aggiornate le note tecniche ENEA
Memory n. 251 del 19.09.2018 a cura di Riccardo Malvestiti
ENEA, con una nota tecnica del 10.09.2018, ha fornito alcuni dettagli su condizioni e requisiti tecnici necessari ai fini della fruizione del bonus riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali. Come noto, il bonus fiscale concesso nel caso di interventi di riqualificazione energetica è determinato nella misura del 65% per la generalità dei contribuenti e ulteriormente potenziato nel caso di svolgimento dei lavori su parti comuni condominiali: in tal caso, il beneficio riconosciuto ammonta dal 70 all’85% delle spese sostenute. Secondo quanto specificato dalla nota ENEA, il limite massimo di spesa ammissibile è pari a 40.000 euro per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, fatta eccezione per gli interventi congiunti di riqualificazione con riduzione del rischio sismico (in tal caso il limite di spese per unità ammonta a 136.000 euro). Tra i requisiti tecnici specifici, evidenziamo, in particolare i seguenti: i) i valori delle trasmittanze termiche dei vecchi elementi strutturali devono essere superiori a quelli riportati nella tabella 2 dell’allegato B del DM 11.03.2008, mentre i valori dei nuovi elementi strutturali devono essere inferiori ai medesimi limiti; ii) gli interventi devono riguardare le parti comuni di edifici condominiali delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e/o vani non riscaldati e/o il terreno e interessare più del 25% della superficie disperdente; iii) nel caso di intervento con riduzione del rischio sismico, il condominio deve essere localizzato nelle zone sismiche 1, 2 o 3. Con riferimento alla documentazione da inviare ad ENEA, la nota indica l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato (che deve contenere, tra le altre cose, i valori di trasmittanza, l’incidenza dell’intervento sulla superficie, miglioramento della prestazione invernale ed estiva), gli attestati APE prima e dopo l’intervento per l’intero edificio e per le singole unità immobiliari, originale della scheda descrittiva dell’intervento, nonché l’originale delle schede tecniche dei materiali e dei componenti.
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