1 ottobre 2012

Spese per la formazione professionale continua obbligatoria sempre deducibili al 50% (C.M. n. 35 del 20 settembre 2012)

Memory n. 379 del 01.10.2012 a cura di Mauro Muraca

Nel corso della videoconferenza del 31.5.2012 (diretta MAP), l'Agenzia delle Entrate ha risposto anche ad alcuni quesiti in materia di reddito di lavoro autonomo professionale. In particolare, è stato ribadito che le spese sostenute per la partecipazione alla formazione continua obbligatoria da parte degli iscritti in Albi professionali sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo in misura pari al 50% del loro ammontare. La suddetta risposta è stata, tra l’altro, ufficializzata all’interno di un recente documento di prassi (circ. Agenzia Entrate 20.9.2012 n. 35). Nello specifico, l'Agenzia delle Entrate conferma l'interpretazione (restrittiva) circa la deducibilità limitata ( in misura pari al 50% del loro ammontare) delle spese sostenute dai professionisti per la partecipazione alla formazione continua obbligatoria da parte degli iscritti in Albi professionali, al pari di quanto già previsto per le spese sostenute dai medesimi professionisti per la partecipazione a corsi e convegni. L’Agenzia delle Entrate adotta un’impostazione in linea con il tenore letterale del dato normativo di cui all’art. 54 comma 5 del TUIR che, di fatto, non prevede alcuna distinzione né in relazione alla tipologia di spesa, né alla tipologia di formazione (obbligatoria o meno) sicché la deducibilità limitata deve operare anche con riguardo alle spese sostenute per la partecipazione alla formazione continua obbligatoria da parte degli iscritti in Albi professionali. La suddetta precisazione non considera, però, il fatto che i professionisti, per espressa previsione normativa e ordinamentale, sono obbligati a frequentare detti corsi e, quindi, a sostenere i relativi oneri. A ciò si aggiunga che, per effetto delle disposizioni contenute nel D.P.R. 137/2012 di riforma delle professioni, l’aggiornamento professionale è divenuto un obbligo imprescindibile, la cui violazione costituisce un illecito disciplinare.
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