29 giugno 2020

Stralcio cartelle al netto dell’aggio e degli interessi di mora: orientamento della Cassazione

Memory n. 130 del 29.06.2020 a cura di Riccardo Malvestiti

Con il DL n. 119/2018 il legislatore ha introdotto lo stralcio delle cartelle di pagamento fino a 1.000 euro, divenuto recentemente oggetto di una pronuncia da parte della Cassazione e principalmente riferita alle modalità di calcolo della soglia di valore rilevante. Con l’ordinanza della Cassazione n.11817 del 18.06.2020, infatti, i Giudici di Legittimità hanno stabilito che il contribuente ha diritto al saldo e stralcio dei debito tributario fino a mille euro al netto dell’aggio dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione e degli interessi di mora. L’istituto, come noto, prevede l’annullamento, automatico, alla data del 31.12.2018, dei debiti di importo residuo (calcolato alla data di entrata in vigore del decreto) fino a 1.000 euro, con esclusione delle risorse proprie comunitarie. L’importo è calcolato alla data di entrata in vigore del decreto ed è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2010. Con la pronuncia in oggetto viene quindi specificato che: i) nel calcolo della soglia di valore, rientrano gli interessi e le sanzioni; ii) le componenti collegate alla riscossione, ed in particolare interessi di mora e aggi di riscossione, invece, non rientrano nel calcolo della soglia di 1.000 euro. Secondo quanto stabilito dalla Cassazione, inoltre, l’iscrizione ipotecaria non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione. Per l’effetto, l’iscrizione di ipoteca deve ritenersi esclusa dalla previsione di cui all’articolo 50 comma 2 (mentre invece si applica quanto previsto al comma 1) del DPR n. 602/73, ai sensi del quale se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, essa deve essere preceduta dalla notifica. Di seguito illustriamo quanto stabilito dalla Cassazione con l’ordinanza n. 11717/2020.
Categorie:Giurisprudenza  –  Riscossione
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